Oggi, l'Osservatorio sul Regolamento MAPR ha inviato ad ENAC una comunicazione in cui mette in evidenza alcune incongruenze che rischiano di trasformarsi in serie criticità con l'approssimarsi della decadenza delle dichiarazioni e delle autorizzazioni degli Operatori riconosciuti.
Per il loro rinnovo infatti era previsto l'uso un data base ENAC (accessibile da un portale), ad oggi non ancora attivato nonostante il suo impiego fosse implicitamente previsto a partire dal 1 gennaio 2016.
Il comma 2 dell'Art. 37 del Regolamento MAPR Ed.2, Em. 1, recita infatti: "Le autorizzazioni per l’impiego di SAPR rilasciate dall’ENAC agli operatori e le dichiarazioni rese in base all’Edizione 1 del Regolamento decadono di validità dal 1 luglio 2016. Entro il predetto termine, le suddette autorizzazioni devono essere convertite in accordo ai nuovi requisiti. A far data dal 1 gennaio 2016, le dichiarazioni devono essere confermate tramite inserimento nel data base ENAC."
Molti conoscono il documento DG 01/04/2016-0000029-P, che ha disposto la proroga dei termini di applicazione delle norme transitorie, modificando esclusivamente i commi 1b ed. 1c dell’Art. 37 del Regolamento MAPR Ed. 2 Em. 1, senza però prevedere alcuna dilazione per l'applicazione del sopra citato comma 2 dello stesso articolo.
La situazione è ulteriormente complicata dalle indicazioni pubblicate alla nella pagina ENAC dedicata agli Elenchi in formato PDF degli Operatori SAPR, che richiama la necessità, per gli Operatori che intendano continuare la professione, di riaccreditarsi entro il 30 settembre 2016 in accordo a nuovi criteri/requisiti, menzionando tuttavia una scadenza diversa dal 1 luglio 2016 previsto nel Regolamento (vedi sempre Art. 37 comma 2) e non citata in alcun documento ufficiale dell'Ente.
Oggi quindi, stando alle disposizioni regolamentari dell’Art.37 comma 2 (rimaste inalterate) ed alle restanti indicazioni sopra citate, gli Operatori dovrebbero:
- interrompere ogni attività il giorno 1 luglio 2016 (30 gg da oggi);
- riaccreditarsi/convertirsi in accordo ai nuovi criteri, inviando la dichiarazione prima del 30 settembre 2016 (entro 120 gg da oggi, secondo il testo presente nel sito istituzionale), o prima del 1 luglio 2016 (entro 30 gg da oggi, secondo il testo contenuto nell’Art. 37 comma 2);
- inviare prima del 1 ottobre 2016 (entro 120 gg da oggi) i propri Piloti "Ed. 1" già attivi, presso i nuovi Centri di Addestramento (ad oggi non visionabili), per la conversione ad attestato secondo Art. 21 Ed. 2.
Considerati l'accavallarsi di scadenze e la contraddittorietà di alcune indicazioni l'Osservatorio ha chiesto un incontro ad ENAC per armonizzare tutte le future scadenze di Piloti e Operatori, tenendo anche in conto:
- il numero di Centri di Addestramento che saranno effettivamente attivi per il rilascio degli attestati (Art. 21 Ed. 2);
- la mole di piloti che si stima rinnoveranno l’attestato ottenuto con Ed. 1 (a cui sommare i nuovi piloti);
- la definizione di una data realistica per l'attivazione del nuovo portale e quindi per il concreto accesso al data base ENAC da parte degli Operatori, condizione necessaria a soddisfare i criteri definiti da ENAC nell'Art. 37 del Regolamento MAPR.
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